Percorsi Interni - Centro di psicoterapia psicoanalitica Roma


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Statuto

Chi Siamo


STATUTO

Statuto dell’Associazione “ PERCORSI INTERNI”


DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E’ costituita una Associazione scientifica e senza scopi di lucro, che opererà sotto la denominazione “ Percorsi Interni”.
Art. 2 (Sede)
L’associazione ha sede in Roma, via Gino Capponi 77. L’associazione potrà istituire delegazioni distaccate in qualsiasi parte del territorio dello Stato.
Art. 3 (Durata)
L’associazione scadrà il 31/12/2050. L’assemblea potrà, con deliberazione adottata prima della suddetta data, prorogarne l’efficacia.
Art. 4 (Oggetto)
L’associazione ha per oggetto:
a) promuovere la sensibilizzazione dei vari strati sociali alle problematiche che formano oggetto di studio della psicologia e della psicoterapia psicoanalitica;
b) promuovere la istituzione di un centro clinico assistenziale, medico, psicologico e psicoterapeutico ;
c) promuovere la istituzione di un servizio di assistenza psicologica, di informazione e indicazione clinica, promuovere l’assistenza agli anziani, ai tossicodipendenti ed ai disabili;
d) promuovere l’applicazione di psicoterapie psicoanalitiche brevi e non brevi, di psicoterapie dell’età evolutiva e di psicoterapie psicoanalitiche di gruppo;
e) promuovere lo studio e la diffusione delle diverse forme di applicazione delle teorie e delle tecniche psicologiche e psicoanalitiche;
f) promuovere il rapporto con l’istituzione scolastica, con la quale si intende collaborare al fine di promuovere la ricerca di strumenti didattici atti a favorire l’integrazione, la prevenzione del disagio psichico, dei disturbi dell’apprendimento e della dispersione scolastica fin dai primi anni della scolarizzazione, mediante la realizzazione di corsi di formazione del personale docente di ogni ordine e grado e mediante attività individuali e gruppali direttamente rivolte agli allievi;
g) promuovere ricerche psicologiche e psicoanalitiche su problematiche collettive ed individuali di rilevanza sociale;
h) promuovere conferenze, seminari e convegni;
i) promuovere convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati;
l) promuovere inoltre qualsiasi altra attività anche non espressamente indicata, che permetta il raggiungimento dei fini dell’associazione.
L’associazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che appaia utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo associativo.
Art..5 (Patrimonio)
Il patrimonio è costituito:
a) dalle somme di denaro e dai beni apportati in sede di costituzione dei soci fondatori, dai contributi versati dai soci ordinari in sede di ammissione;
b) da eventuali beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
c) da eventuali erogazioni o lasciti;
d) da eventuali fondi di riserva che verranno costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote associative di anno in anno determinate dall’assemblea;
b) dalle oblazioni volontarie degli associati;
c) dalle eventuali sovvenzioni e contributi da parte di enti pubblici e privati;
d) da qualunque altra entrata che provenga all’Associazione per il raggiungimento del fine associativo.

DISPOSIZIONI SUGLI ASSOCIATI

Art. 6 (Categorie di associati)
L’Associazione si compone di soci Fondatori e soci Ordinari.
Art. 7 (Dei Soci )
Sono soci fondatori quelli che partecipano direttamente alla costituzione dell’Associazione, dando vita alla creazione del fondo comune iniziale.
Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti indicati al successivo Art. 8, condividono le finalità dell’Associazione ed acquistano la qualità di Associato, previo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo.
I soci ordinari versano all’associazione dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. Successivamente saranno tenuti al versamento delle quote associative in misura pari a quella degli altri soci.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.

Art. 8 (Requisiti per l’ammissione)
Possono essere ammessi in qualità di soci Ordinari:
a) Gli iscritti all’albo professionale degli Psicologi e/o degli Psicoterapeuti;
b) gli iscritti all’albo professionale dei Medici;
c) gli iscritti all’albo professionale degli Assistenti Sociali;
d) gli iscritti all’albo professionale degli Educatori
e) I laureati in psicologia;
f) i laureati in medicina;
g) i laureati in scienze sociali;
h) i laureati in scienze dell’educazione.
Tutti gli appartenenti alle suddette categorie dovranno dimostrare di avere terminato o ancora in corso una adeguata formazione in psicoterapia psicoanalitica, secondo i requisiti stabiliti dal regolamento che verrà emanato dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 (Domanda di ammissione)
Chi intende aderire all’Associazione dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà specificare generalità, residenza ed il possesso dei requisiti previsti all’art. 8.
Sulla domanda si pronuncia insindacabilmente il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla sua ricezione, sempreché la domanda e la relativa documentazione siano complete in tutti i loro elementi.

Art. 10 (Scioglimento del rapporto associativo)
Il rapporto associativo del socio Fondatore e Ordinario si scioglie per morte, dimissioni o esclusione dell’associato.
Art. 11 (Dimissioni dell’associato)
Il socio può dimettersi in qualsiasi momento dall’Associazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Le dimissioni non esonerano l’associato dal pagamento delle quote contributive arretrate non pagate, né esonera dall’onere di altre obbligazioni che fossero state anteriormente assunte. Sulla domanda di dimissioni si pronuncia il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di dimissioni
Art. 12 (Esclusione dell’associato)
E’ escluso per deliberazione del Consiglio Direttivo il socio Ordinario:
a) Che è moroso nel pagamento delle quote contributive per quattro mesi consecutivi e che, invitato per iscritto a regolarizzare la sua posizione persiste nel suo comportamento;
b) che fomenti dissidi tra gli associati o che, pubblicamente o privatamente, getti discredito sull’associazione
c) che svolga concreta attività incompatibile ed in contrasto con lo spirito e gli scopi dell’associazione.
Art. 13 (Effetti dello scioglimento del rapporto associativo)
Estintosi il rapporto associativo, il socio o i suoi eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, fermo rimanendo l’obbligo del versamento dei contributi associativi maturati al momento della cessazione. Il rapporto associativo si estingue, in caso di morte, alla data di questa e, negli altri casi, il giorno in cui il Consiglio Direttivo adotta la decisione.
Art. 14 (Diritti dell’associato)
L’associato ha diritto:
a) a partecipare alle assemblee sia ordinarie che straordinarie con diritto di voto in tutte le deliberazioni poste all’ordine del giorno;
b) a partecipare ai seminari e convegni tenuti dall’associazione;
c) a svolgere e condurre seminari previa intesa con il Consiglio Direttivo;
d) a fruire, previa domanda al Consiglio Direttivo e secondo le modalità da questo indicato, dei locali a disposizione dell’Associazione per svolgervi attività psicoterapeutica o di counseling.
Art. 15 (Obblighi dell’associato)
Il socio ordinario ha l’obbligo:
di pagare le quote associative alle scadenze indicate dal Consiglio Direttivo;non assumere iniziative che coinvolgano l’Associazione senza il benestare del Consiglio Direttivo;astenersi da qualsiasi attività che possa danneggiare o denigrare il buon nome dell’Associazione;

DISPOSIZIONI SUGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 16 (Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
l’assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;Comitato Scientifico;Collegio dei Probiviri;
Art. 17 (Convocazione e presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo o da tanti associati pari al 30% degli iscritti al libro soci da almeno un semestre.
L’avviso di convocazione dovrà indicare l’ora ed il luogo dell’adunanza nonché gli argomenti da trattare. L’avviso dovrà essere reso noto almeno 10 giorni antecedenti a quello fissato per l’assemblea o mediante affissione all’Albo dell’Associazione posto nella sede o mediante consegna a mano o in altri modi eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, al Vice Presidente o, in mancanza, alla persona designata dall’Assemblea.
Il segretario è nominato dal Presidente dell’Assemblea.
Art. 18 (Diritto di intervento)
Possono intervenire tutti gli associati, personalmente o a mezzo di un delegato munito di delega scritta. Il delegato deve essere un associato e non può avere più di cinque deleghe. Tutti gli associati hanno pari diritto di voto.
Art. 19 (Specie di assemblea e maggioranza)
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio di Esercizio.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno il 50% degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti più del 50% degli associati e in seconda convocazione quando siano presenti più del 20% degli associati.
Le decisioni sono validamente prese quando sono approvate dalla maggioranza degli associati intervenuti.
Art. 20 (Attribuzioni dell’assemblea)
Spetta all’assemblea ordinaria:
a) eleggere i membri del consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del collegio dei probiviri;
c) approvare il bilancio di esercizio;
d) deliberare sugli oggetti eventualmente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Spetta all’Assemblea Straordinaria:
a) modificare l’atto costitutivo e lo Statuto
b) prorogare la durata dell’Associazione
Art. 21 (Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto di 5 membri eletti dall’Assemblea tra i soci. Essi durano in carica per tre esercizi associativi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza nomina, nel proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Tali qualifiche vengono mantenute per tutta la durata della carica, salvo revoca del Consiglio Direttivo stesso. Ad uno stesso Consigliere possono essere attribuite più qualifiche ma non possono essere cumulate dalla stessa persona la qualifica di Presidente e Vice Presidente
Art. 22 ( Convocazione, Presidenza e validità )
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.
E’ presieduto dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l’intervento della maggioranza degli amministratori.
La deliberazione è validamente assunta quando è approvata dalla maggioranza dei membri intervenuti.
Art. 23 (Sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo)
La carica di componente del Consiglio Direttivo è strettamente personale. L’amministratore assente alla adunanza non può farsi rappresentare da terzi né da altri amministratori. Qualora nel corso dell’esercizio associativo vengano meno uno o più amministratori ma i rimanenti costituiscono la maggioranza, questi provvederanno alla nomina dei nuovi componenti. Tale nomina dovrà però essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria tenuta dall’Associazione.
I nuovi membri scadranno insieme con gli altri.
Qualora invece venga meno la maggioranza degli amministratori dovrà essere senza indugio convocata l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 24 (Cessazione della carica)
I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica:
a) per rinunzia;
b) per morte;
c) per revoca da parte dell’Assemblea Ordinaria;
d) per perdita della qualità di associato;
e) per scadenza del termine;
f) per decadenza ove, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro adunanze consecutive del Consiglio Direttivo.
Spetta al Consiglio Direttivo promuovere la decadenza e dare atto della perdita della qualifica di amministratore come conseguenza della perdita della qualità di associato
Art. 25 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)
Spetta al Consiglio Direttivo:
pronunziarsi sull’ammissione, dimissione ed esclusione del Socio Ordinario;
Stabilire la misura del contributo di ammissione e del contributo ordinario annuale;
l’emanazione del regolamento di cui all’Art. 8 nonché di altri regolamenti interni per disciplinare l’uso dei beni dell’Associazione e lo svolgimento di determinate attività promozionali e comunque di qualsiasi altra attività rientrante nell’oggetto associativo;formazione del progetto di rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;agli associati il proprio benestare nelle ipotesi di iniziative previste dal presente statuto;
conferire incarichi particolari a singoli amministratori, ad associati o a terzi, determinandone l’eventuale compenso;dipendenti e licenziarli;qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e più in generale qualsiasi altra operazione, salvo che per legge o per statuto spetti all’assemblea.
Art. 26 ( Il Presidente)
Spetta al Presidente:
la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati;in caso di straordinaria urgenza sotto la sua responsabilità e con i poteri del Consiglio Direttivo, decisioni in luogo di questo, salvo l’obbligo di sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo le decisioni prese. In caso di omessa ratifica le decisioni restano a carico del Presidente.
Art. 27 (Il Vice Presidente )
Spetta al Vice Presidente:
sostituire il Presidente quando questi è impossibilitato a svolgere le proprie mansioni;il Presidente nel caso in cui esso gli abbia conferito apposita delega scritta per durata limitata. In tale ipotesi il Vice Presidente ha la stessa posizione del Presidente a tutti gli effetti.
Art.28 ( Il Segretario)
Spetta al segretario:
redigere i verbali del Consiglio Direttivo sotto la direzione del Presidente;registri e documenti dell’Associazione;gli elenchi dei soci;il Presidente ogni qualvolta ne sia richiesto.
Art. 29 ( Il Tesoriere )
Spetta al Tesoriere:
prendere in consegna e custodire i fondi dell’Associazione;agli incassi ed ai versamenti di denaro a fronte degli impegni legalmente assunti;la bozza di bilancio dell’esercizio associativo annuale;l’inventario dei beni mobili ed immobili dell’Associazione.
Art. 30 ( Comitato Scientifico)
E’ nominato dl Consiglio Direttivo entro sei mesi dal giorno in cui l’Assemblea ordinaria ha eletto il consiglio Direttivo stesso.
E’ composto da un numero variabile di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo la decisione del Consiglio Direttivo.
I componenti del Comitato Scientifico devono essere Soci Ordinari.
Il Comitato Scientifico nella sua prima seduta elegge il suo Presidente.
Il Comitato Scientifico formula progetti di ricerca ed altre attività scientifiche di cui ne cura eventualmente anche l’organizzazione e lo svolgimento con l’assenso del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico dura in carica per tre esercizi associativi e i suoi membri sono rieleggibili
Art.31 ( Il Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci ordinari dell’Assemblea ordinaria.
Essi durano in carica per tre esercizi associativi e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri alla sua prima seduta elegge il suo Presidente.
I membri supplenti intervengono alle adunanze soltanto nel caso in cui uno o più membri effettivi siano cessati dalla carica.
Decade dalla carica chi, per tre adunanze consecutive non interviene all’adunanza senza giustificato motivo.
La decadenza è pronunciata dal Collegio dei Probiviri
Art. 32 (Attribuzioni del collegio dei probiviri)
Spetta al Collegio dei Probiviri:
decidere inappellabilmente su tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Soci Ordinari e l’Associazione o tra i soci ordinari medesimi;
vigilare sul corretto comportamento degli Associati ai fini della tutela del buon nome dell’associazione


DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITA’ E L’AMMINISTRAZIONE

Art. 33 (Esercizio associativo e rendiconto)
L’esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio il presidente dovrà redigere e presentare per l’approvazione da parte dell’assemblea un rendiconto economico e finanziario.
Art. 34 (Registro e documenti associativi)
Dovranno essere tenuti i seguenti registri:
a) registro degli associati con l’indicazione dell’indirizzo, del numero telefonico e data della delibera di iscrizione e di cessazione;
b) registro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati;
c) registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
I registri sono conservati a cura degli amministratori, fatta eccezione del registro del Collegio dei Probiviri che verrà tenuto a cura di quest’ultimo.
Art. 35 (Divieto di distribuzione)

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

DISPOSIZIONI SULLO SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E DI RINVIO

Art. 36 (Scioglimento)
L’Associazione si scioglie:
a) per deliberazione dell’Assemblea straordinaria;
b) per scadenza del termine, salvo proroga;
c) per impossibilità di raggiungere lo scopo associativo;
d) per venir meno di tutti i soci ordinari.
Art. 37 (Liquidazione)
Verificatasi una causa di scioglimento il Consiglio Direttivo o un membro da lui delegato provvederà al pagamento delle passività: è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art 38 (Disposizioni di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono richiamate le norme dettate dagli art. 14 e seguenti del Codice Civile



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